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Chi siamo
NeaFidi
Bilancio
Statuto
Sedi operative
Organi sociali

STATUTO

TITOLO I
(Costituzione)

Art. 1
(Denominazione – Sede)

1. È costituito un confidi sotto forma di società cooperativa per azioni denominato “Neafidi – Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi”, derivante dalla fusione per incorporazione di “Unionconfidi società cooperativa per azioni di garanzia fidi”. La Società può anche essere più brevemente denominata “Neafidi s.c.p.a.”.
2. La Società ha sede legale a Vicenza, sedi operative nel Veneto a Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e una sede secondaria nel Friuli Venezia Giulia a Pordenone.

Art. 2
(Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.


TITOLO II
(Scopo e oggetto)

Art. 3
(Scopo e oggetto)

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l’utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica garanzie, cogaranzie o controgaranzie alle imprese socie, ai confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorire il finanziamento di tali imprese da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.
3. Salvo che le attività sotto indicate non abbiano a comportare la decadenza dei trattamenti fiscali previsti per i confidi dall'art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella L. 25.11.2003 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, la società, in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni), potrà:
      a) svolgere le attività indicate dall'art. 155 comma 4 quater del TUB nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;
      b) svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti al medesimo elenco;
      c) svolgere nelle ipotesi e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia attività anche con terzi fermo restando che la società è in ogni caso cooperativa a mutualità prevalente.
4. La Società può svolgere esclusivamente in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale e nelle ipotesi e nei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia attività anche con terzi. La Società è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente.
5. La Società può partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiani ed esteri, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore dei confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dagli stessi garantite.
6. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell’oggetto sociale

TITOLO III
(Soci)

Art. 4
(Requisiti e numero dei soci)

1. I soci non possono essere in numero inferiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci:
a) le piccole e medie imprese;
b) i confidi.
2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.
3. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall’Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
4. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario ai soci si applica quanto disposto dall’art. 108 del testo unico bancario e dal regolamento ivi previsto.

Art. 5
(Enti sostenitori)

1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di enti pubblici e privati e delle imprese di maggiori dimensioni che, non potendo essere soci ai sensi dell’art. 4, intendono sostenerne l’attività sociale.
2. Gli enti e le imprese di cui al comma 1 non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali, salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 5.
3. Il Consiglio di amministrazione indica gli enti e le imprese di cui al comma 1 che possono designare all’Assemblea la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale secondo quanto previsto dagli articoli 31, comma 2 e 39, comma 1, del presente statuto.
4. I contributi e le garanzie che saranno concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Organismi Europei e dagli altri Enti pubblici e privati dovranno essere impiegati per le finalità per le quali vengono concessi e/o secondo le disposizioni impartite dal soggetto concedente.
Art. 6
(Ammissione dei soci)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.
2. Il richiedente, oltre a presentare la documentazione eventualmente richiesta, deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4 e di accettare, senza riserve o condizioni, sia le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti, sia le deliberazioni degli organi sociali.
3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all’interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.
4. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all’istanza del richiedente.
5. Il socio è tenuto all’immediato pagamento delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo eventualmente dovuto.

Art. 7
(Obblighi dei soci)

1. Oltre al versamento previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente, i soci sono obbligati a:
a) versare eventuali contributi secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
b) versare commissioni, spese di istruttoria ed altri eventuali compensi relativamente alle garanzie collettive concesse, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
c) effettuare ogni altra prestazione loro richiesta dal Consiglio di amministrazione consentita dalla normativa vigente in materia.
2. I soci sono altresì tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 4, comma 2, nonché all’eventuale trasferimento dell’azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie, all’apertura di procedure concorsuali e alla cessazione dell’attività imprenditoriale.
3. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.
4. I confidi soci si assicurano che le imprese loro socie o consorziate rispettino le previsioni del presente statuto, nonché le relative deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e degli eventuali organi delegati della Società, riguardanti lo svolgimento dell’attività di garanzia da parte di quest’ultima in favore delle suddette imprese.
    Art. 8
    (Obblighi delle imprese consorziate o socie dei confidi soci)

    1. Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a:
    a. versare commissioni, spese di istruttoria ed altri eventuali compensi relativamente alle garanzie collettive concesse, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
    b. effettuare ogni altra prestazione loro richiesta dal Consiglio di amministrazione consentita dalla normativa vigente in materia.
    2. Le imprese aderenti ai confidi sono altresì tenute a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 4, comma 2, nonché all’eventuale trasferimento dell’azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie, all’apertura di procedure concorsuali e alla cessazione dell’attività imprenditoriale.
    3. I confidi soci informano preventivamente le imprese degli obblighi indicati nei commi precedenti e queste li assumono espressamente, assieme a quelli indicati nell’art. 13, comma 4, all’atto della richiesta di intervento in garanzia della Società.

    Art. 9
    (Perdita della qualità di socio)

    1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

    Art. 10
    (Recesso)

    1. È ammesso il recesso ad nutum del socio.
    2. Il recesso non può essere parziale.
    3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
    4. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 13.

    Art. 11
    (Esclusione del socio)

    1. Il Consiglio di amministrazione delibera sull’esclusione del socio dalla Società qualora questi:
    a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
    b) perda i requisiti di ammissione previsti dall’art. 4;
    c) si rifiuti di versare eventuali contributi secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
    d) si rifiuti di versare commissioni, spese di istruttoria ed altri eventuali compensi relativamente alle garanzie collettive concesse, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
    e) si rifiuti di effettuare ogni altra prestazione loro richiesta dal Consiglio di amministrazione consentita dalla normativa vigente in materia;
    f) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società;
    g) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure atti contrari agli interessi della Società;
    h) non possa più partecipare al perseguimento dell’oggetto sociale, anche per via della cessazione dell’attività o della messa in liquidazione.
    2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest’ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.
    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell’articolo 4, commi 3 e 4.

    Art. 12
    (Liquidazione delle azioni)
      1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore versato, in ogni caso non superiore a quello nominale, delle azioni sottoscritte ridotto in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.
      2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell’apposita riserva statutaria.
      3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l’esclusione del socio.
      4. In caso di aumento gratuito del capitale sociale è comunque sempre esclusa ogni possibilità di restituzione del valore nominale delle azioni corrispondenti all’aumento gratuito stesso.

      Art. 13
      (Responsabilità del socio uscente)

      1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l’esclusione o il recesso si è verificato.
      2. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell’interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all’esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente anche dai suoi eredi.
      3. La previsione di cui al precedente comma si applica anche all’impresa consorziata o socia del confidi socio, sia nel caso in cui quest’ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell’ipotesi in cui l’impresa cessi di far parte del confidi socio.

      TITOLO IV
      (Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)

      Art. 14
      (Capitale sociale. Azioni)

      1. Il capitale sociale è variabile ma non inferiore ai limiti di legge ed è ripartito in azioni.
      2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
      3. Il valore nominale delle azioni è di 300 euro.
      4. L’emissione dei titoli azionari è esclusa.
      5. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

      Art. 15
      (Patrimonio netto)

      1. Il patrimonio netto della Società non può essere inferiore ai limiti di legge. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
      2. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori sottopongono all’Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.
      3. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario si applicano le disposizioni sull’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d’Italia.

      Art. 16
      (Cessione delle azioni)

      1. Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra vivi, né mortis causa.
      2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.
      Art. 17
      (Soci finanziatori e titoli di debito)

      1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l’emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell’entità all’andamento economico della Società.
      2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell’art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
      3. Nel caso in cui siano sottoscritti da soci cooperatori, gli strumenti finanziari indicati nel comma 1 non possono essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dall’art. 2514, comma 1, lett. b), del codice civile.
      4. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      5. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

      Art. 18
      (Azioni proprie)

      1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l’acquisto o il rimborso delle azioni della Società ai sensi di quanto disposto dall’art. 2529 c.c. e nel rispetto delle altre norme del presente statuto e di quelle delle leggi speciali vigenti in materia di confidi società cooperative a mutualità prevalente.
      Art. 19
      (Patrimoni destinati)

      1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d’Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.



      TITOLO V
      (Bilancio)

      Art. 20
      (Esercizio sociale. Bilancio)

      1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
      2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio e la relazione degli amministratori.
      3. L’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società l’Assemblea dei soci può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
      4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
      - almeno il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo l’ammontare;
      - la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 21.
      Art. 21
      (Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

      1. E' vietata la distribuzione ai soci, sotto qualsiasi forma, degli utili o avanzi di esercizio, del capitale sociale, delle riserve e dei fondi rischi, nonché di ogni altra voce del patrimonio netto o di risorse della società, durante la vita della stessa e nel caso di suo scioglimento e liquidazione, fatto salvo quanto stabilito per il rimborso delle azioni al socio nei casi di morte, recesso, esclusione e liquidazione della società.


      Art. 22
      (Certificazione del bilancio d’esercizio)

      1. Una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dall’art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 provvede alla certificazione annuale del bilancio.
      2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.



      TITOLO VI
      (Organizzazione interna)

      Art. 23
      (Organi della Società)

      1. È adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. Sono organi della Società:
      a) l’Assemblea dei soci;
      b) il Consiglio di amministrazione;
      c) il Collegio sindacale;
      d) il Comitato esecutivo, qualora istituito;
      e) gli Amministratori delegati, se nominati;
      f) i Comitati consultivi d’Area.
      Art. 24
      (Assemblea generale e Assemblee separate)

      1. L’Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un’Assemblea generale e di Assemblee separate.
      2. L’Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all’Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.
      3. Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell’Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.
      4. Le Assemblee separate si riuniscono nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, che deve altresì indicare i criteri di legittimazione all’intervento dei soci nelle Assemblee separate.
      5. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che sono legittimati a intervenire in base ai criteri indicati nell’avviso di convocazione e che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. In ogni caso, ciascun socio può intervenire e votare in un’unica Assemblea separata.
      6. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
      7. Ciascuna Assemblea separata elegge tra i soci presenti un delegato effettivo, nonché uno supplente, per esprimere nell’Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell’Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all’Assemblea generale; in tal caso, l’altro delegato esprime solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.
      Art. 25
      (Convocazione)

      1. Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno un giorno prima della data in cui è convocata l’Assemblea generale.
      2. Le Assemblee separate sono convocate mediante avviso di convocazione, nei luoghi indicati nell’avviso stesso, presso la sede o l’ufficio della Società o in altro luogo della relativa provincia, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società; ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, che indichi gli argomenti da trattare. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.
      3. Oltre a quanto previsto dall’art. 24, comma 4, e dall’art. 30, comma 1, prima linea, nell’avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L’Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. All’avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell’Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi, ma può indicare l’ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.
      4. L’avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano Il Sole 24 Ore. In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all’Assemblea generale.
      5. L’Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti.
      6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l’Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell’Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
      Art. 26
      (Riunioni)

      1. Le Assemblee separate sono presiedute dall’amministratore indicato dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell’amministratore, ciascuna Assemblea separata è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra gli amministratori della Società. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dal Vicepresidente indicato ai sensi dell’art. 36, comma 4. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, l’Assemblea generale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
      2. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell’ipotesi prevista nell’art. 25, comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.
      3. All’Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci non delegati.
      4. Nell’Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nei successivi artt. 27 e 28 sono da intendersi riferiti al numero, rispettivamente, dei soci e dei voti rappresentati ed espressi dai delegati di tutte le assemblee separate senza che rilevi l’effettiva partecipazione dei delegati stessi all’Assemblea generale. Qualora anche una soltanto delle Assemblee separate abbia deliberato in seconda convocazione, l’Assemblea generale delibera nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per la seconda convocazione. Nel caso in cui i delegati partecipanti all’Assemblea generale rappresentino ed esprimano un numero di soci e di voti insufficiente al raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti per l’Assemblea generale, quest’ultima deve essere nuovamente convocata entro i successivi sette giorni, fermo il rispetto dei medesimi quorum costitutivi e deliberativi della convocazione precedente.
      5. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario nominato dal Presidente, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l’Assemblea generale con l’indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.
        Art. 27
        (Assemblea ordinaria dei soci)

        1. L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
        2. L’Assemblea ordinaria dei soci:
        a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto dell’articolo 20;
        b) determina l’esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall’art. 31 e li nomina e revoca;
        c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi;
        d) conferisce, e revoca nei limiti consentiti dalla legge, l’incarico di controllo contabile e ne determina il corrispettivo ai sensi dell’art. 40;
        e) conferisce e revoca l’incarico alla società di revisione prevista all’articolo 22;
        f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
        g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea dei soci;
        h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
        3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine indicato dall’articolo 20, comma 3, del presente statuto.
        4. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
        5. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
        6. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

          Art. 28
          (Assemblea straordinaria dei soci)

          1. L’Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, approva eventuali regolamenti volti a stabilire i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Società e i soci, delibera sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
          2. Le Assemblee straordinarie separate deliberano in prima convocazione con il voto di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione sono validamente costituite se è presente o rappresentato almeno un centesimo dei soci e deliberano con il voto della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.
          3. Il verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci è redatto da un notaio.
          Art. 29
          (Rappresentanza nell’Assemblea)

          1. Sono legittimati a intervenire nelle Assemblee separate il legale rappresentante del socio non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta tra i componenti dell’organo amministrativo o tra i dipendenti del socio. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro socio ai sensi dei commi 2 e seguenti.
          2. Nelle Assemblee separate il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
          3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
          4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee separate, con effetto anche per le convocazioni successive. Si applicano le disposizioni dell’art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.
          5. Nell’Assemblea generale non è ammessa la delega.
            Art. 30
            (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)

            1. L’intervento nelle Assemblee separate e nell’Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, fermo quanto previsto dai precedenti artt. 24 e seguenti e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
            - che nell’avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
            - che siano presenti nello stesso luogo almeno il Presidente e il segretario della riunione;
            - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
            - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, dovendosi ritenere svolta.
            2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.
            Art. 31
            (Consiglio di amministrazione)

            1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di quindici a un massimo di diciannove membri, nell’esatto numero determinato dall’Assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche socie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3.
            2. La nomina della metà, calcolata per eccesso, meno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è eletta dall’Assemblea su eventuale designazione degli enti e delle associazioni di cui all’art 5, comma 3. Nel caso di mancata o parziale designazione da parte degli enti e delle associazioni sopra indicati, gli amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio sono scelti tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche socie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3.
            3. Con regolamento approvato dall’Assemblea dei soci sono determinate le modalità e i sistemi di voto per liste di candidati che assicurino il rispetto dei criteri di nomina e di rappresentatività sopra indicati; in ogni caso, almeno una lista è presentata dal Consiglio di amministrazione uscente e una lista dagli enti e associazioni di cui all’art 5, comma 3. Per la presentazione delle liste da parte dei soci questi devono detenere complessivamente una quota di partecipazione che rappresenti almeno il 10% dei voti spettanti all’insieme dei soci con diritto di voto nell’assemblea elettiva.
            4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
            5. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi e, per gli amministratori nominati in rappresentanza degli enti e delle associazioni di cui all’art 5, comma 3, delle nuove indicazioni di questi ultimi, in mancanza delle quali il Consiglio può liberamente cooptare i sostituti. In ogni caso, la maggioranza dei consiglieri deve sempre essere costituita da amministratori nominati dall’Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale.
            6. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea dei soci per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
            7. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 35, commi 3 e 5, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.
            8. I consiglieri di amministrazione non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui importo è determinato dall’Assemblea, eventualmente ai sensi dell’art. 2389, comma 3.

            Art. 32
            (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

            1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all’Assemblea dei soci o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e, concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell’oggetto sociale.
            2. Spetta, tra l’altro, al Consiglio di amministrazione:
            a) nominare tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti, secondo quanto previsto nell’articolo 36;
            b) deliberare la convocazione dell’Assemblea dei soci;
            c) deliberare la conclusione e dare esecuzione a convenzioni e accordi;
            d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione;
            e) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
            f) determinare l’eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
            g) determinare l’ammontare delle commissioni, delle spese di istruttoria e di eventuali altre prestazioni di cui all’art. 7 e all’art. 8;
            h) deliberare la concessione e la revoca delle garanzie, delle cogaranzie e delle controgaranzie;
            i) svolgere le funzioni di supervisione strategica e determinare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia. Nel caso di istituzione di organi delegati e (o) di conferimento di poteri al Direttore generale nel campo della concessione e della revoca delle garanzie, verificare l’attuazione e i contenuti operativi, anche nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 35, degli orientamenti strategici e delle politiche gestionali del rischio di garanzia deliberati dal Consiglio. Il Consiglio conserva in ogni caso la competenza per la concessione e la revoca sia delle garanzie più significative sotto un profilo qualitativo e quantitativo, sia di quelle per le quali sussistono anomalie o profili di conflitto in capo ai delegati, ferma altresì la possibilità di deliberare direttamente la concessione e la revoca delle garanzie, delle cogaranzie e delle controgaranzie ogniqualvolta lo ritenga comunque opportuno;
            j) approvare, nel caso di concessione di delega dei poteri indicati nella lett. h, un regolamento ai sensi dell’art. 44, comma 1 contenente in via organica e complessiva i criteri e i limiti, anche di somma, di ciascuna delega conferita;
            k) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell’incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3;
            l) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall’art. 3;
            m) proporre all’Assemblea dei soci le modifiche allo statuto;
            n) nominare e revocare i componenti dei Comitati consultivi d’Area secondo quanto previsto dall’articolo 38;
            o) nominare e revocare il Direttore generale;
            p) deliberare ogni altro atto di amministrazione e quant’altro previsto dal presente statuto o dalla legge.

            Art. 33
            (Attribuzioni delegate)

            1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione le seguenti materie di competenza dell’Assemblea:
            a) l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
            b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, anche secondarie e (o) applicabili solo nel caso di iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo unico bancario. Rientra tra tali adeguamenti l’eventuale indicazione di un ammontare minimo del capitale sociale nell’art. 14, comma 1, corrispondente all’importo necessario per l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario, sempre che il capitale sociale versato ed esistente sia già almeno pari a tale importo.
            2. L’Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

            Art. 34
            (Deliberazioni)

            1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente competente ai sensi dell’art. 36, comma 4, almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
            2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
            3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.
            4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto da un segretario incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente competente ai sensi dell’art. 36, comma 4, unitamente a chi lo ha redatto.
            5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
            6. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 30, in quanto compatibili.

            Art. 35
            (Comitato esecutivo. Amministratori delegati)

            1. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, e/o a uno o più dei suoi componenti, in numero comunque non superiore a quattro. La deliberazione di delega deve essere comunicata all’Assemblea dei soci in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega assieme all’eventuale regolamento approvato ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. j.
            2. Il Comitato esecutivo è composto da non più di cinque membri, compreso il Presidente e gli eventuali Amministratori delegati che, se istituito il Comitato, ne fanno parte di diritto.
            3. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, che può riguardare anche la concessione e la revoca delle garanzie, delle cogaranzie e delle controgaranzie entro limiti prestabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
            4. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 32, comma 2, lett. a), b), d), e), f), g), i), j), l), m), n, o), nonché le altre materie indicate dall’art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
            5. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.
            6. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto in materia di convocazione, riunione e deliberazione del Consiglio di amministrazione.

            Art. 36
            (Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti)

            1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e i Vicepresidenti. La nomina dei Vicepresidenti avviene nel rispetto della più ampia rappresentatività delle province in cui la Società ha istituito sedi operative.
            2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
            3. Il Presidente:
            a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l’Assemblea generale dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
            b) dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;
            c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione;
            d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale;
            e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
            f) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
            g) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
            4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di quest’ultimo sono esercitati dal Vicepresidente indicato dal Consiglio di amministrazione.

            Art. 37
            (Rappresentanza legale. Firma sociale)

            1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.
            2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente competente ai sensi dell’art. 36, comma 4.
            3. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente competente ai sensi dell’art. 36, comma 4, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente più anziano di età.
            4. Ciascun Amministratore delegato ha la firma sociale e la rappresentanza della Società relativamente agli atti rientranti nell’esercizio delle attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione, negli stessi limiti risultanti dalla deliberazione di delega.
            5. Al Direttore generale spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall’art. 41.

            Art. 38
            (Comitati consultivi d’Area)

            1. Il Consiglio di amministrazione istituisce i Comitati consultivi d’Area determinandone la zona di competenza e nominando i loro appartenenti, in numero massimo di tre per ogni sede operativa ricompresa nella suddetta zona di competenza.
            2. Ciascun Comitato consultivo è coordinato da un Amministratore delegato.
            3. Le decisioni sul rilascio delle garanzie adottate dagli organi sociali o dai loro delegati devono sempre essere assunte previa acquisizione del parere del Comitato consultivo d’Area competente, parere che ha natura consultiva non vincolante.
            4. Il funzionamento dei Comitati consultivi d’Area è definito con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 44, comma 1.

            Art. 39
            (Collegio sindacale)

            1. Il Collegio sindacale è composto di cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Un componente effettivo del Collegio sindacale può essere designato da uno o più degli enti sostenitori di cui all’art 5, comma 3.
            2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
            3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle condizioni indicate dall’art. 30.
            4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
            5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti negli artt. da 2403 a 2409 c.c. e svolge altresì le funzioni indicate nelle leggi speciali, nonché nelle relative disposizioni attuative, applicabili ai confidi.

            Art. 40
            (Controllo contabile)

            1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
            2. L’incarico del controllo contabile è conferito dall’Assemblea dei soci, sentito il Collegio sindacale.
            3. L’Assemblea dei soci determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
            4. L’incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
            5. Il revisore deve possedere per tutta la durata dell’incarico i requisiti di cui all’art. 2409-quinquies c.c. Nel caso in cui l’incarico sia affidato a una società di revisione, i suddetti requisiti si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
            6. In caso di cessazione dall’incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l’Assemblea dei soci per il conferimento del nuovo incarico.
            7. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:
            a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
            b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
            c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono la riunione dell’Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest’ultimo non sia approvato;
            d) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
            8. Il revisore o la società di revisione può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.
            9. L’attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della Società.
            Art. 41
            (Direttore generale)

            1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore generale e ne determina i poteri, fermo quanto previsto dai successivi commi e dalla legge.
            2. Il Direttore generale partecipa con gli altri organi gestionali della Società alla definizione di un adeguato sistema organizzativo e al conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, nonché gli Amministratori delegati nell’esercizio delle loro funzioni. Dirige gli uffici e la segreteria amministrativa, presso la sede della Società.
            3. Il Direttore generale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il Direttore generale, o una persona da quest’ultimo incaricata, può partecipare, altresì alle riunioni dei Comitati consultivi d’Area.
            4. Il Direttore generale può firmare la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, e dagli Amministratori delegati specifiche procure per singoli atti o categorie di atti. Può altresì essere delegato dal Consiglio di amministrazione alla concessione e alla revoca di garanzie e co-garanzie entro limiti quantitativi e qualitativi predeterminati dal Consiglio stesso.
            Art. 42
            (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

            1. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario gli amministratori, i sindaci e il direttore generale devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e, qualora applicabili, di indipendenza determinati ai sensi dell’art. 109 del testo unico bancario.

            TITOLO VII
            (Scioglimento. Liquidazione)

            Art. 43
            (Scioglimento. Liquidazione)

            1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
            2. In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
            3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci quanto stabilito ai sensi del precedente art. 12, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326, salve eventuali diverse indicazioni delle leggi vigenti al momento della cessazione della Società.
            4. Con riferimento agli interventi di sostegno previsti dall’art. 3, comma 7, del presente Statuto, qualora previsto dagli accordi e convenzioni che disciplinano tali interventi, gli stessi, maggiorati dei relativi interessi e al netto delle somme utilizzate, verranno retrocessi ai soggetti eroganti, in caso di variazione/cambiamento, di scioglimento, liquidazione e cessazione dell’attività sociale.
            5. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

            TITOLO VIII
            (Disposizioni generali e finali)

            Art. 44
            (Regolamenti attuativi e tecnici)

            1. Il Consiglio di amministrazione approva uno o più regolamenti per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.
            2. I regolamenti indicati nei precedenti commi non possono contenere nuovi criteri e regole diverse da quelle statutarie inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Società e i soci. Qualora li contengano i regolamenti devono essere approvati dall’Assemblea straordinaria dei soci.

            Art. 45
            (Rinvio)

            1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.

            Art. 46
            (Norma transitoria)

            1. Il presente statuto costituisce allegato del progetto di fusione per incorporazione di “Unionconfidi società cooperativa per azioni di garanzia fidi” con sede legale a Pordenone in “Neafidi – Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi”.
            2. Le disposizione del presente statuto saranno operative dalla data di effetto della fusione di cui al comma 1.
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